2 giugno 2008

INFO ETILOMETRO "RIFIUTO SOTTOPORSI ETILOMETRO"

Rifiuto di sottoporsi all'etilometro . . . ancora. anche detto "multe etilometro"

L’art. 4 del decreto legge modifica per l’ennesima volta gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92): è stata eliminata la possibilità per il guidatore ubriaco perso o strafatto di evitare il carcere semplicemente rifiutando di sottoporsi all’ accertamento delle sue condizioni da parte degli agenti della Polizia stradale; la pura e semplice sanzione amministrativa prevista in precedenza è stata ora trasformata in sanzione penale; il carcere era già previsto per chi si sottoponeva al test ed risultava con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) o risultava aver assunto sostanze stupefacenti.

Il decreto legge ha introdotto una grave disparità di trattamento fra alterazione psico-fisica da alcool e alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti: mentre rispetto alla prima sia le sanzioni penali che amministrative aumentano all’aumentare del tasso alcolemico, per quanto riguarda l’assunzione di sostanze stupefacenti è indifferente il tipo di sostanza utilizzato né la quantità e la pena prevista è quella massima comminata al guidatore ubriaco: arresto da tre mesi a un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Così facendo ha aperto la strada ad auspicabili ricorsi in via incidentale, attraverso i tribunali, alla Corte Costituzionale per palese violazione dell’art. 3 della Costituzione (trattamento sanzionatorio uguale di situazioni palesemente dissimili).

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